2026
03 16– Non refero ergo sum, forse.
Ho
un sospetto che mi attanaglia.
Italia
si Italia no, siamo in terra di Basaglia.
Forse
terra dei fichi forse delle banane.
Mentre
cadono le bombe.
Da
allenatori diventiamo tutti petrolieri.
Preoccupati
per certi stretti.
Che nemmanco
sapevamo che esistevano.
Il
bailamme mi ha sconcertato.
E finalmente
mi ho documentato.
Chiedo
alla signora Pina di mi referire.
Quella
salta la IA, e consulta la Treccà.
Già
si parte male.
Si
testimonia confusione.
Con
una unica certezza.
Qua
qualcuno deve riferire.
Ma
loro a me e non all’incontrè.
Loro
a me.
Invece
ci troviamo in una partita a calcio.
Per
pallone la Costituzione.
Ci
troviamo a nostro agio a parlar di calcio.
E
diventa una partita per tifosi.
Forse
che si, forse che no.
Io
di diritto pubblico o penale ne so meno di una cippa.
Eppure
almeno pubblico lo ho studiato.
Come
si può pretendere di delegare al cittadino medio.
E’
materia fondante e semplicemente complessa.
Riconosco
lo schema.
Questa
è una truffa elettorale.
Poi
fioriscono interpretazioni.
Il
si e il no si alternano tra soggetti competenti.
Allorché
dovrebbero essere giudizi univoci.
Senza
si e senza no.
E
nemmeno un forse.
Che
squallore.
E
che certezza.
Siamo
una terra dei cachi.
Una
Repubblica costituita sulle altrui banane.
Per
finire ecco la chiosetta.
Pur
avendo letto non ho capito una mazza.
Non
è la mia materia.
E ho
un governo che deve lavorare per me.
Se
questa storia è prioritaria che si smazzino il delirio.
Nel
dubbio è buona lezione non fare peggiore confusione.
Mica
siamo Mao.
Che
nella confusione trovava una eccellente situazione.
O
forse si.
Ergo
io però non refero.
Per
non fare peggiori danni.
Mi
astengo.
E
chi deve andare ci vada lo stesso.
In
prigione, in prigione.
Kalimmudda
semper dixit
Treccani referendum
referèndum s.
m. [propr. lat. mod., gerundivo neutro sostantivato del verbo referre «riferire»,
dalla locuz. ad referendum «(convocazione) per riferire»].
– 1. Istituto giuridico per il quale, in senso lato, è consentita o
richiesta al corpo elettorale una decisione su singole questioni; in senso più
ristretto, pronuncia popolare, autorizzata dalla legge e nei modi da questa
previsti, su un atto normativo. Secondo la materia si distinguono il r. istituzionale,
il r. legislativo, il r. d’indirizzo
politico (su atti del potere esecutivo centrale o locale) e il r. sanzionatorio (per
revocare rappresentanti del popolo o funzionarî); secondo l’efficacia il r. autonomo e
il r. parte di un procedimento; secondo la natura
il r. obbligatorio e il r. facoltativo.
Nell’attuale ordinamento italiano sono previste due forme di referendum (a
parte il r. istituzionale del 2 giugno 1946 dal
quale è nata la Repubblica Italiana): il r. sulle leggi
costituzionali o r. costituzionale, esperibile
solo se la legge costituzionale non abbia avuto l’approvazione dei due terzi
del parlamento; il r. sulle leggi ordinarie o r. legislativo,
cui si può ricorrere per l’abrogazione (r. abrogativo)
totale o parziale di determinate leggi ordinarie (o di altri atti aventi valore
di legge) quando lo richiedano almeno cinquecentomila elettori o cinque
consigli regionali; sono inoltre previsti referendum regionali su leggi e
provvedimenti amministrativi delle regioni, in conformità ai singoli statuti.
Per estens., r. di partito, r. sindacale,
attuati per verificare la volontà e gli orientamenti della base di un partito
politico o di un’organizzazione sindacale. 2. In statistica, mezzo
per la rilevazione di dati individuali, usato spec. nelle indagini
sull’opinione pubblica, in partic. per le ricerche di mercato, svolto
normalmente per posta e per telefono (r. postale, telefonico).
◆ Per
l’uso dell’espressione ad referendum nel linguaggio
diplomatico, v. ad referendum.

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